Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.