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IMU dovuta anche per i terreni incolti
A differenza dell’ICI, il cui presupposto era costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, per l’IMU il presupposto è costituito dal possesso di “immobili”. Di conseguenza, come precisato anche dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, l’IMU si applica anche ai terreni non utilizzati per attività agricole e cioè ai terreni incolti, o ai terreni su cui le attività agricole sono utilizzate in forma non imprenditoriale, o anche ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole come cave o depositi di materiale.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 07/06/2012


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