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Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici e Tremonti ambientale: limiti di cumulabilità

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto, ha affermato la non cumulabilità della deduzione dal reddito imponibile prevista dalla Tremonti ambientale (art. 6, Legge n. 388/2000) con le tariffe incentivanti III, IV e V conto energia derivanti dalla produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Per il Ministero, solo le tariffe del II conto energia sarebbero cumulabili nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale orientamento ministeriale restrittivo entrerebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 19 del decreto 5 luglio 2012, il quale ha introdotto una norma interpretativa che afferma la cumulabilità dei due benefici. Anche Assonime si era espressa favorevolmente alla cumulabilità nell’approfondimento n. 8/2011. La questione è di notevole importanza in quanto il mancato rispetto dei limiti di cumulabilità determina la perdita della tariffa incentivante ed il recupero delle minori imposte dovute per effetto della detassazione non spettante.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 02/10/2012


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