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Sanzioni anche se l’imposta non dichiarata viene poi compensata con perdite pregresse

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16333 del 27 settembre 2012, ha stabilito che le sanzioni per infedele dichiarazione devono essere applicate anche nel caso in cui il maggior reddito accertato può essere azzerato con l’utilizzo di perdite pregresse. L’articolo 1, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997, commina la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggior imposta o della differenza del credito se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (la stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte).


Fonte: Fisco Oggi
News del: 10/10/2012


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