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Assemblee società quotate: in vigore dal 27.03 le novità della Legge sui Capitali

Viene pubblicata in GU n 60 del 12 marzo la Legge n 21/2024 con interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega  al Governo per la riforma organica  delle  disposizioni  in  materia  di mercati dei capitali  recate  dal testo  unico di cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.                   

Vediamo l'art 11 sulla svolgimento delle assemblee delle società per azioni, sottolineando che la legge entra in vigore dal 27 marzo 2024.   

Assemblee società quotate: novità 2024

L'art 11 della Legge n 21/2024 prevede, sullo svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate  modifiche all'art 135 undecies del Testo Unico n 58/98 con l'inserimento art.  135-undecies.1 rubricato Intervento in  assemblea mediante il rappresentante designato.

In particolare, si prevede che lo  statuto  può prevedere  che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. 

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
Non  è consentita la  presentazione di  proposte di deliberazione  in  assemblea.

Fermo restando  quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma  1, primo  periodo, coloro che hanno diritto  al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo  giorno  precedente  la  data  della   prima  o  unica convocazione dell'assemblea. 

Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della  società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. 

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione  prevista dall'articolo 83-sexies.
Il diritto di porre domande di  cui  all'articolo  127-ter  è esercitato unicamente  prima  dell'assemblea.  

La società fornisce almeno tre giorni  prima dell'assemblea  le risposte alle domande pervenute.
Il comma  1 si  applica anche alle  società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/03/2024


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