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Operazioni intracomunitarie non imponibili IVA se effettiva movimentazione della merce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12964 del 24 maggio 2013 in tema di IVA sulle operazioni intracomunitarie, ha affermato che, per usufruire del regime di non imponibilità ai fini Iva di tali operazioni, non sono sufficienti gli adempimenti di natura formale, ma il cedente deve provare anche l’esistenza dello scambio intracomunitario ovvero l’effettivo trasferimento del bene in altro Paese dell’Unione europea. I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato che il beneficio della non imponibilità ai fini Iva ricorre a condizione che le cessioni abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 41 del D.L. n. 331/1993, tra cui l’effettiva movimentazione del bene con partenza dall’Italia e arrivo in uno Stato membro dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. In assenza di tali presupposti, le cessioni vengono assoggettate all’imposta nel territorio dello Stato.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 11/06/2013


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