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Violenza sessuale a una collega è giusta causa di licenziamento
La sentenza della Cassazione  civile del 26 giugno 2013, n. 16098 ha precisato che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa , al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo. Non si può escludere quindi la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità e congruamente motivato. Nel caso in specie, il licenziamento per giusta causa è stato in piena coerenza con le previsioni collettive, che, all'art. 33 lett. N) c.c.n.l. applicabile, prevedono il licenziamento per giusta causa per "molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura", - non essendovi motivi per non ritener inclusa nella previsione anche la violenza posta in essere nei confronti di una collega.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/07/2013


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