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Conversione punti fedeltà senza imposta sostitutiva
La  risoluzione n. 23/E del 19 febbraio 2014, dell'Agenzia delle Entrate, facendo seguito ad parere del ministero dello Sviluppo economico (nota 137275 del 14 agosto 2013) afferma che la conversione dei punti fedeltà in quelli di una altra manifestazione o catalogo premi non può essere considerata in sé un premio per cui non va assoggettata ad imposta sostitutiva del 20% . Questo era invece stato affermato, sempre dall'Agenzia, nella risoluzione 101/2012 (articolo 19, comma 8, legge 449/1997) considerando che la conversione dei punti è esente da Iva a norma dell'articolo 10, comma 1, n. 4 del Dpr 633/72.
Nella nota il ministero invece si afferma che in realtà, i singoli punti raccolti non costituiscono premio in sé ,  perché non hanno valore di diritto sui premi,  a meno che non vengano soddisfatte altre condizioni come:
• acquisto di determinati quantitativi di prodotti e/o servizi
• raccolta delle dovute prove d'acquisto
• presentazione, delle prove richieste per il premio.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 20/02/2014


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