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Servizi di trasporto di persone, pronuncia della Corte UE sull'IVA applicabile
Secondo i giudici della Corte UE, sulla base del principio di neutralità fiscale, è contrario al diritto Ue che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (taxi e noleggio con conducente), siano assoggettati ad aliquote Iva distinte, una ridotta e l'altra ordinaria. Questo se, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell’ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell’utente medio, all’attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente. E' quanto affermato dalla Corte UE nella sentenza del 27 febbraio 2014 relativa alla causa C-454/12 e C-455/12.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 04/03/2014


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