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Exit tax, firmato il decreto correttivo
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto correttivo sulla c.d. "exit tax", con il quale cerca di risolvere i dubbi e le questioni sollevate dal precedente Decreto ministeriale del 2 agosto 2013. Tale decreto, attuando l'art. 166, comma 2-quater, del TUIR, aveva stabilito che le imprese che stabiliscono la residenza fiscale all'estero in uno Stato UE o SEE possono richiedere, in alternativa alla tassazione immediata delle plusvalenze, la sospensione della riscossione dell'imposta dovuta sino al momento del realizzo dei beni nello Stato di destinazione, ovvero la rateizzazione del debito d'imposta. Questo, nel nuovo decreto, viene lasciato inalterato. Vi sono però, due importanti modifiche. Per la rateizzazione, le rate vengono ridotte da dieci a sei, sempre a cadenza annuale. Con riguardo alla sospensione, il momento in cui si verifica il presupposto per la riscossione della imposte da parte dello Stato italiano si ha: negli esercizi di maturazione delle quote di ammortamento fiscali, per i beni ammortizzabili; negli esercizi di distribuzione delle riserve e degli utili per le partecipazioni; in ogni caso quando i beni si considerano realizzati secondo le norme del TUIR. Le nuove norme si applicano ai soli trasferimenti che avverranno dal 2015.
 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
News del: 03/07/2014


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