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Duplicati patenti senza fattura, se non viene richiesta dal cliente
I servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e quelli di gestione e rendicontazione dei versamenti effettuati, dall’utenza, per pratiche riguardanti i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, cioè i servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono ora effettuabili senza obbligo di emissione della fattura. Tali operazioni sono, infatti, ora considerate caratterizzate da tali “uniformità, frequenza e importo limitato” da rendere gravosa l’osservanza dell’obbligo contabile. La fattura deve essere emessa solo se richiesta dal cliente e comunque entro e “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. A stabilire la novità è stato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 di sabato 30 agosto.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 02/09/2014


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