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IVA detraibile sulle ristrutturazioni per le attività di affittacamere
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8628 depositata il 29 aprile 2015, ha affermato che l’Iva pagata per le ristrutturazioni delle case destinate all’attività di affittacamere è detraibile. Non rileva, infatti, la classificazione catastale dell'immobile, ma la strumentalità all’esercizio di impresa. La sentenza è relativa ad una causa sorta a seguito del fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con il quale recuperava l’Iva detratta sulle spese di ristrutturazione da parte di un contribuente che esercitava l’attività di affittacamere. Secondo l’ufficio delle Entrate, la detrazione dell'IVA era illegittima poiché i fabbricati erano accatastati ad abitazione civile (A2). La Corte di Cassazione, però, richiamando i principi della Corte di Giustizia, ha confermato le decisioni di merito evidenziando che, a prescindere dall’accatastamento, occorre valutare in concreto l’effettiva natura del bene in relazione agli scopi dell’impresa. Nel caso di specie, era legittima la detrazione dell’Iva pagata sulle opere di ristrutturazione.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 04/05/2015


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