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Rivalutazione-bis di partecipazioni: imposta compensabile solo dal 2011
La possibilità di “rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” di cui all’articolo 5 della legge n. 448/2001 è stata più volte prorogata negli anni, da ultimo con la Legge di Stabilità 2015. Al contribuente che ha già effettuato una rivalutazione in passato è consentito procedere ad una nuova rivalutazione e, in tal caso, egli può scomputare dalla nuova imposta sostitutiva quella già pagata in passato per la precedente rivalutazione. Tuttavia, come affermato dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 24057/2014, tale scomputo è consentito solo per le operazioni effettuate dopo l'intervento normativo che ha introdotto tale facoltà, cioè il D.L. n. 70/2011, art. 7, e quindi solo dal 2011.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 18/05/2015


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