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Credito imposta autotrasportatori solo per veicoli da euro 3 in sù

Con la Nota n. 28154/U del 7 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che trasportano persone alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). Questa, infatti, all’art. 1, comma 645, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore. All'Agenzia era stato chiesto se fosse possibile includere nell'agevolazione anche i veicoli classificati euro 2 o euro 1 previa installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato. Tali sistemi, infatti, ridurrebbero notevolmente le emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione delle polveri sottili dei motori diesel nell’atmosfera. L'Agenzia precisa, tuttavia, che sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore e non i veicoli di categoria inferiore sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato, in quanto detti dispositivi portano solo ad una riduzione di immissioni nocive e non soddisfano altri requisiti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza).


Fonte: Agenzia delle Dogane
News del: 11/03/2016


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