Ultime notizie
Archivio per Anno
Assegnazione agevolata:imposte ipo-catastali e registro

Com’è noto, la legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, con il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni immobili l'imposta di registro si applica seguendo il principio di alternanza Iva - registro, con l'unica deroga per l'ipotesi di assegnazione di beni ad uso abitativo.

L'art. 1, c.19 L. 208/2015 prevede che:

  1.  le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili in misura proporzionale sono ridotte alla metà."Al riguardo si precisa che l'art. 4, lettera d) n.1, 2- Testo Unico dell'Imposta di registro (D.P.R 131/86) prevede che:
  • nel caso di assegnazioni di beni ai soci soggette ad IVA si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (per il principio dell'alternanza Iva- Registro)
  • nel caso di assegnazioni di beni ai soci di beni non soggetti ad IVA si applicano le aliquote proporzionali previste per i conferimenti di beni in società.

2. le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Di seguito una tabella di riepilogo delle aliquote da applicare suddivise per tipologie di beni assegnati, anche in base a quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 1 giugno 2016.

Bene assegnato

Registro

Ipotecarie- Catastali

beni immobili in genere

4,5 %

50 euro ciascuna

case di abitazione se ricorrono le condizioni per le agevolazioni prima casa

1 %

50 euro ciascuna

terreni agricoli (fermo restando per il socio coltivatore diretto o IAP la possibilità di usufruire delle agevolazioni del settore agricolo) 

7,5 %

50 euro ciascuna

fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze

2%

200 euro ciascuna

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/07/2016


«« Torna Indietro