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Responsabilità del professionista per il comportamento del tirocinante

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili con un comunicato di fine giugno ha risposto ad un quesito sulla responsabilità del professionista nel caso di comportamento scorretto del collaboratore.

In particolare era stato chiesto se il Consiglio di Disciplina potesse intraprendere un’azione disciplinare sia nei confronti del titolare dello studio professionale sia nei confronti del collaboratore. Nel caso in esame era stato presentato un esposto al professionista per il comportamento scorretto del collaboratore, che tuttavia non era iscritto all’Ordine.

Il Consiglio Nazionale ha precisato che in ogni caso la responsabilità disciplinare è ascrivibile solo al titolare dello studio che è chiamato a rispondere personalmente dell’attività prestata dai propri collaboratori. Infatti in base a quanto disposto dall’art. 2232 del Codice Civile : il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e ausiliari (..).

Il contratto con il cliente rientra nel contratto di prestazione d’opera intellettuale e come tale fa capo esclusivamente al professionista titolare dello studio, indipendentemente dal fatto che per l’esecuzione della stessa ci sia avvalsi di collaboratori o ausiliari.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/07/2016


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