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La correzione di Unico dopo la presentazione segue due vie

La sentenza n. 13378 del 30/06/2016 della Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di correggere la dichiarazione dopo la presentazione. La sentenza stabilisce che:

  • In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini previsti per l’accertamento (art. 43 Dpr600) se diretta ad evitare un danno della P.A. (art. 2, c. 8 d.P.R. 322/1998) mentre, se intesa a correggere  errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

Al contribuente resta sempre la possibilità di richiedere  il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

La sentenza in linea con quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate  perde l’occasione per affermare il principio che la correzione della dichiarazione deve essere possibile allo stesso modo sia che sia a favore che a sfavore.

Ricordiamo che la possibilità di correggere la dichiarazione ricorrendo a una integrativa in aumento o in diminuzione è possibile solo se la dichiarazione originaria è stata validamente presentata, cioè entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/07/2016


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