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Raccoglitori occasionali di tartufi: la nuova disciplina dopo la L.122/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 luglio 2016, è stata pubblicata la Legge 122/2016-Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

Tale legge contiene alcune modifiche tributarie che l'Italia deve seguire, tra questa è stata modificata la disciplina per i raccoglitori occasionali di tartufi. Le modifiche, in vigore dal 1 gennaio 2017, sono contenute nell'articolo 29- Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU. Di seguito le novità ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Modifiche ai fini IVA:

  • è stato soppresso il regime di IVA speciale che prevedeva per gli acquisiti da raccoglitori occasionali non titolari di partita IVA, da parte di acquirenti in regime di impresa era necessaria l'emissione di autofattura senza la detrazione dall'IVA relativa.
  • è stato eliminata per i raccoglitori dilettanti di tartufi la possibilità di non adempiere ad alcun obbligo contabile se sprovvisto di partita iva. Questa dispensa è prevista solo per i raccoglitori occasionali.
  • la cessione di tartufi freschi, refrigerati, immersi in acqua salata, solforata o addizionata non preparati per il consumo immediato, scontano l'iva al 10% anzichè al 22%. Questa novità è stata introdotta modificando la tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 

Modifiche ai fini delle imposte dirette:

Nel D.P.R 600/73-Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi è stato inserito il nuovo articolo 25-quater: Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

In particolare è stato previsto che ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alle cessioni di tartufi, si deve applicare una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica un aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR 917/86) per il primo scaglione di reddito (23%) ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/09/2016


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