Ultime notizie
Archivio per Anno
Domicilio digitale per i cittadini nel nuovo Cad

Da ieri è in vigore il nuovo Codice dell’amministrazione digitale, contenente le modifiche apportate dal Dlgs 179/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.09.2016.

Tra le principali novità del nuovo Cad, c’è il domicilio digitale, definito come mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra cittadini e Pa, ovvero con l’iscrizione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), i cittadini potranno accedere ai servizi pubblici con un unico nome utente e un’unica password e potranno avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere dalle pubbliche amministrazioni comunicazioni e documenti per via digitale.

Per domicilio digitale si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea.

Il nuovo comma 3-bis del Cad infatti, stabilisce che al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale, che rappresenterà il mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte delle Pubbliche amministrazioni.

A differenza di quanto previsto per imprese e professionisti, la titolarità di una casella di Pec non costituisce un obbligo per i cittadini. Un domicilio digitale sarà comunque messo a disposizione degli iscritti all’Anpr, secondo modalità individuate con decreto ministeriale.

L'articolo 64 del Cad definisce le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, stabilendo che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1 (carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi), ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/09/2016


«« Torna Indietro