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Consolidato tra sorelle: l'Agenzia chiarisce

Il 26 settembre 206 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 40/E dedicata al consolidato nazionale disciplinato agli articoli 117-120 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi- D.P.R 917/86). Nella prima parte della Circolare, dedicata alle novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (L.147/2015) l'Agenzia ha fornito chiarimenti anche sul cd. "consolidato tra sorelle". 

In particolare la nuova disposizione prevede che il soggetto residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea (o con cui ci sia un effettivo scambio di informazioni) senza stabile organizzazione in Italia possa designare, tra le sue controllate, una società residente nel territorio dello Stato o una società controllata tramite la sua stabile organizzazione, al fine di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante. Ai fini dell’applicazione del c.d. “consolidate tra sorelle” è necessario che la controllante rispetti determinate condizioni:

  • il requisito della residenza deve essere determinato sia sulla base della normativa interna fiscale dello Stato sia alla luce delle cc.dd. “tie-breaker rules” di origine convenzionale;
  • il requisito del controllo deve sussistere nei confronti di tutte le società o stabili organizzazioni aderenti al perimetro di consolidamento,
  • forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

La controllata designata può esercitare l’opzione con le società che si considerano controllate dal soggetto non residente anche per il tramite di soggetti non residenti, a condizione che i Paesi assicurino un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. 

Attenzione: La controllata designata acquisisce in qualità di consolidante tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità previsti per le società o enti controllanti dagli articoli da 117 a 127 del Tuir. Pertanto, tutti gli adempimenti, anche di natura comunicativa, ordinariamente previsti in capo alla consolidante debbono intendersi riferiti alla controllata designata. 

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 03/10/2016


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