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Energia elettrica uso promiscuo: iva al 22% su tutto l'importo in bolletta

Se l’energia elettrica, acquistata dall'imprenditore individuale o dal professionista con partita Iva viene destinata, anche solo parzialmente allo svolgimento dell’attività economica, non è possibile considerarla «ad uso domestico» e pertanto deve essere chiesta l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22% (non del 10%) sull’intera fornitura e non solo sulla parte business.

Inoltre solo applicando l'Iva con aliquota al 22% è possibile:

  • detrarne una parte se sono presenti le condizioni di cui all’articolo 19 del Dpr 633/72)
  •  dedurre una parte del costo (50% per i professionisti e in base ai metri quadri business per le imprese).

Nei contratti di servizio di energia, l’uso domestico non si realizza con la destinazione dei servizi ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, negli uffici, ma si ha nelle somministrazioni rese a consumatori finali, che impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione, a carattere familiare e non la utilizzano «nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione».

Se l’utenza è ad uso promiscuo, l’aliquota Iva è del 22% «sull’intera fornitura», perché questa percentuale ordinaria può essere derogata solo da una disciplina speciale espressa. Non può essere applicata l’Iva del 10%, quindi, alle cessioni di energia elettrica utilizzata promiscuamente per usi domestici e non. L’aliquota agevolata, però, si può applicare solo in seguito all'installazione di un apposito contatore dell’uso dell’energia somministrata, che consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all’uso domestico e/o a quello business.

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 07/10/2016


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