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Donazioni dall'estero: tassati solo i beni situati in Italia

Principio inderogabile del nostro ordinamento, quello che viene confermato dalla commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza 594/3/2016, in base al quale la donazione da parte di un soggetto residente all’estero sconta l’imposta solo sui beni situati nel territorio italiano.

Nel caso di specie, un soggetto residente a San Marino, ha registrato un atto di donazione a San Marino, in favore di un familiare in Italia, trasferendogli beni in parte situati fuori dal territorio italiano, per questi beni non sono soggetti all'imposta di donazione, anche se trasferiti ad un soggetto residente in Italia. La Ctr ha rilevato che l’articolo 55, comma 1-bis del Testo unico sull’imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990), concerne solo le modalità di registrazione, dal momento che anche l’atto di donazione è soggetto a quest’obbligo.

Le due imposte (di donazione e di registro) sono ben distinte tra loro e il presupposto impositivo dell’imposta di donazione è contenuto solo nel Dlgs 346/90, di conseguenza l’articolo 55 prevede semplicemente un obbligo di registrazione in Italia anche per gli atti donazione esteri effettuati in favore di donatari residenti nello Stato, ma tale adempimento non influisce sull’assoggettamento a imposta di donazione.

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 25/10/2016


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