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Nuova solidarietà espansiva i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali, con Circolare 21 ottobre 2016, n. 31, ha fornito i primi chiarimenti sui contratti di solidarietà espansiva, modificati dal Decreto legislativo n. 185 del 2016, c.d. decreto correttivo dello Jobs Act.
Come noto, i contratti di solidarietà, che siano in corso da almeno dodici mesi oppure siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016. a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva.
La trasformazione da contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva comporta la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Con specifico riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016, ai lavoratori cui sia stato ridotto l’orario di lavoro spetta:
- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento  dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, erogato dall'INPS;
- l’integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.

 L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, la circolare ricorda che per la trasformazione del contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario .

La circolare si occupa anche di Cassa integrazione guadagni straordinaria e precisa che   come già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda 


Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
News del: 25/10/2016


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