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Finanziamenti agevolati alle imprese vittime di truffe o estorsione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2016, n. 290, ha definito  i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Possono presentare domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati le PMI in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a)  situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II - 1) dell'art. 2424 del codice civile;
b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.


 


Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
News del: 16/12/2016


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