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Trasmissione istanza per perdite pregresse: ecco le regole

E' stato pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento 150121 con l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2016/164492 dello scorso 12 ottobre 2016 è stato approvato il modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del DPR 600/73, in base al quale era previsto l’utilizzo esclusivo del prodotto informatico denominato “IPEA”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito delle Entrate. 

Con il provvedimento di ieri, sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione e l’utilizzo di ulteriori prodotti informatici, in conformità del tracciato contenuto nelle specifiche tecniche. Contestualmente è reso disponibile il relativo software informatico di controllo. Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone che sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, prevista dall’articolo 42, quarto comma, terzo periodo, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (allegato 1).

La trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate, approvato con provvedimento prot. n. 2016/164492 del 12 ottobre 2016, deve essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delledichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero può essere effettuata per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/08/2017


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