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Antiriciclaggio 2017: riservatezza garantita a chi segnala operazioni sospette

Il D.Lgs. antiriciclaggio 2017, anche al fine di rafforzare la lotta al riciclaggio e illeciti finanziamenti, se da un lato responsabilizza i soggetti obbligati imponendo loro di identificare il cliente, conservare debitamente la documentazione inerente al rapporto o prestazione professionale, segnalare alle autorità competenti situazioni di incertezza circa la legalità della prestazione commissionatagli dal cliente (il tutto sostenuto da un apposito apparato sanzionatorio), dall’altro fornisce agli stessi la garanzia che, il loro nominativo non sarà associato alla segnalazione cui sono tenuti, proprio in attuazione degli obblighi suddetti. Nello specifico l’art.38 del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal Decreto antiriciclaggio n. 90/2017, stabilisce che:

  • i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione;
  • il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto delegato sono responsabili della custodia di atti e documenti riportanti le generalità del segnalante;
  • l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata;

Sulla base di tali premesse, l’art. 38 chiarisce che:

  • il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento;
  • l’identità del segnalante non può essere rivelata in ogni fase del procedimento; fermo restando che ove le circostanze di accertare i reati per i quali si procede lo richiedano, l’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, disporre che il nominativo del segnalante;
  • l’identità del segnalante non sarà menzionata neanche nei casi di comunicazione prescritti dal codice di procedura penale agli artt. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) e 347 c.p.p. (Obbligo per la polizia giudiziaria di riferire la notizia del reato al PM);
  • in caso di sequestro di atti o documenti, l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie   ad   assicurare   la riservatezza dei segnalanti;
  • la trasmissione delle segnalazioni e le successive (e connesse) comunicazioni tra il segnalante e le autorità preposte e tra queste ultime ed altre autorità di tutelale, dovranno avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza dei dati trasmessi, l’integrità delle informazioni e la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/09/2017


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