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Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.121 di ieri. Il credito, disciplinato all’articolo 3, del DL 145/2013, e successive modificazioni e integrazioni, spetta per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Nel documento viene chiarita l’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruire del credito d'imposta modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare, come nel caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 

  • 1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015 e
  • 1° settembre 2015 - 31 agosto 2016.

Nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Assumono, pertanto rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio sociale. La media degli investimenti pregressi va quindi determinata avendo riguardo ai periodi di imposta

  • 1° gennaio – 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.

Quindi, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.
I contribuenti che abbiano eventualmente adottato soluzioni interpretative difformi dalla presente, ad esempio, considerando come primo periodo di imposta
agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014), possono “recuperare” l’annualità presentando - ricorrendone i presupposti - una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

Nel caso ipotizzato, in cui il primo periodo agevolato è rappresentato dal periodo 1° gennaio 2015-31 agosto 2015, l’applicazione letterale della norma comporterebbe la possibilità di accedere al beneficio dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, cioè per sette periodi di imposta, ma per evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie che si trovano a poter fruire dell’incentivo per sei periodi di imposta, nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 (i.e., periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/10/2017


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