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Affitti brevi: entro oggi 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall'11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo.Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Ai contratti di locazione breve, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. Il proprietario pertanto potrà in alterativa:

  • optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca. Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

  • contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l'opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell'immobile);
  • aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare - all'atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario - una ritenuta d'acconto del 21%.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d'imposta, in caso contrario si considererà a titolo d'acconto. L'obbligo di effettuare la ritenuta richiede che l'intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento, pertanto nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l'obbligo di ritenuta non sorge in capo all'intermediario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo "1919", istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall'11 settembre.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/10/2017


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