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Applicazione dell’aliquota IVA ridotta agli alimenti non cotti e non farciti

Un prodotto a base di farina di legumi, fabbricato seguendo le stesse tecniche utilizzate per la preparazione della pasta a base di semola o farina di grano e di quella senza glutine, è da classificare tra le “paste alimentari”. Di conseguenza, specifica la risoluzione n. 130/E del 18 ottobre, allo stesso si applica l’Iva ridotta al 4%.

La risposta, fornita a una società che intende immettere nella rete commerciale il descritto prodotto, ha trovato tutti concordi.

Infatti, sia l’Agenzia delle entrate, con suoi precedenti documenti di prassi (risoluzioni 89/2005, 82/2004 e 125/2003), sia quella delle Dogane e dei monopoli, a cui è stato chiesto il parere sul corretto inquadramento merceologico dell’alimento, hanno convenuto sul fatto che lo stesso possiede quelle caratteristiche oggettive consistenti nella composizione (con semole o farine) e nel processo produttivo (senza cottura né farcitura) che gli consentono l’ingresso nella “più generica voce "Paste alimentari",  di cui al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.  Pertanto, alle cessioni del prodotto in esame torna applicabile l'aliquota IVA nella misura del 4%”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/10/2017


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