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Agevolazioni zona franca sisma 2016: chiarimenti del MISE

Ulteriori chiarimenti per l’accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 della manovra correttiva DL 50/2017 nei Comuni delle Regioni del Lazio,dell’Umbria,delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. 

Con riferimento alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all’interno della zona franca urbana istituita dall’articolo 46 del DL 50/2017 sono pervenute specifiche richieste di chiarimento in merito alle modalità di determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza.

In particolare, si chiede se, ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni, possano essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due predetti periodi d’imposta ammessi alle agevolazioni.
Al riguardo, si rappresenta che nel modulo di istanza allegato alla circolare n.114735 del 15.09.2017 è riportata la formula, con le annesse indicazioni per il suo utilizzo, utile alla quantificazione dell’importo dell’agevolazione da richiedente. Tuttavia, come chiaramente indicato nello stesso modulo di istanza, la funzione della predetta formula è di orientare la scelta del soggetto istante nella determinazione dell’importo dell’agevolazione da richiedere, al fine di commisurare l’agevolazione concessa alle effettive capacità dell’impresa di fruizione del medesimo beneficio, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche.

Il carattere orientativo e non vincolante della formula è confermato dall’assenza, nella piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle istanze, di blocchi nell’inserimento dei dati eventualmente difformi da quelli ricavabili dall’applicazione della formula stessa.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/11/2017


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