Ultime notizie
Archivio per Anno
Guida al bonus pubblicitĂ  2018: anticipazioni sul prossimo regolamento

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri, un documento nel quale sono anticipati i chiarimenti che saranno contenuti nel Regolamento di attuazione di prossima emanazione, sull’agevolazione del credito d’imposta in relazione a investimenti pubblicitari incrementali (ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017,  convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017).
La comunicazione pubblicata sul sito del Consiglio dei Ministri, può essere letta come una vera e propria guida per l’utente che intenda usufruire del beneficio con la possibilità di richiedere chiarimenti con una semplice email  al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Il documento, in forma sintentic ma chiara e puntuale, individua:

- come beneficiari del credito d’imposta i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

- la disciplina del credito d’imposta:

  • il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
  • il credito d’imposta liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto se l’ammontare complessivo delle richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. Se invece i finanziamenti richiesti non esauriscono le risorse stanziate, queste saranno adoperabili in aggiunta al beneficio dell’anno successivo;
  • in sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line;
  • le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 TUIR;
  • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa;
  • se il credito d’imposta richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio sarà concesso se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
  • il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24;
  • sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
  • sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali;

- le modalità di presentazione della domanda:

  • la domanda per usufruire del beneficio va presentata nella forma della comunicazione telematica, caricabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • la comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi del richiedente; l’indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente; l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il termine entro cui la domanda potrà essere presentata, non sono però stati fissati definitivamente; il testo del documento dell’Ufficio del Consiglio, sottolinea infatti che la domanda “potrebbe” essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
Spetterà all’AE e all’Amministrazione effettuare i controlli del caso in merito alla legittima fruizione del beneficio. Ove siano accertate irregolarità, spetterà all’Amministrazione provvedere al recupero delle somme mediante procedure coattive.

In allegato il testo integrale del documento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/12/2017


«« Torna Indietro