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Cittadini residenti nei Comuni colpiti dal sisma 2016: chiarimenti dell’Agenzia

Con la Risoluzione 19/2018 del 7 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito della sospensione delle ritenute e la ripresa della riscossione per i soggetti colpiti dagli eventi sismici 2016. Com’è noto infatti l’articolo 48 del DL 189/2016 aveva previsto per i cittadini residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel Centro Italia nell’agosto 2016, la sospensione delle ritenute stabilendo il termine del 31 maggio 2018 per la ripresa dei versamenti.
Il versamento di queste ritenute può comunque essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica (CU).
In particolare, come chiarito nel documento di prassi i cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche

  • se è venuto meno il loro rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione,
  • in caso di revoca della sospensione già richiesta.

A decorrere dal 31 maggio 2018, pertanto, anche questi cittadini potranno rateizzare il versamento delle ritenute dovute fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Un ultimo chiarimento riguarda gli eredi. Nel merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 07/03/2018


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