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Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti: i requisiti da soddisfare

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca in quanto tali redditi

  • concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%
  • sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali sul capitale umano sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella guida fiscale resa disponibile dal 22 marzo 2018.

In generale, gli incentivi spettano ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti requisiti:

  • Hanno un titolo di studio universitario (o equiparato)
  • Sono stati residenti all’estero non in maniera occasionale
  • Hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca/docenza per almeno 2 anni consecutivi presso centro di ricerca pubblici o privati o università: L’attività di ricerca può essere individuata nell’attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità. L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta
  • Svolgono attività di docenza e di ricerca in Italia
  • Acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 successivi, quindi, per un totale di 4 anni.
Attenzione però. Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore trasferisce la residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/03/2018


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