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Sisma Ischia 2017: sospensione versamenti INPS

Con la Circolare n.105 del 6 Novembre 2018, INPS fornisce le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del decreto-legge 28 settembre 2018, che a causa del sisma verificatosi nei vari Comuni dell'Isola di Ischia nel 2017 ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza dalla data di entrata in vigore del decreto.

I destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientrati nella categoria:

  1. i datori di lavoro privati
  2. i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agrcioli)
  3. gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.)

la sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.

I contributi previdenziali ed assitenziali oggetto a sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 Dicembre 2020.

Per i rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la contribuzione trattenuta ai lavoratori dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari; mentre per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33.

Per usufruire della sospensione degli adempimenti i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, con il modello “SC93” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it che verificherà la sussistenza dei requisiti. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto.

Il recupero dei contributi sospesi, secondo  il decreto-legge n. 109/2018 dovrà avvenire  entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 


Fonte: Inps
News del: 08/11/2018


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