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Dati precalcolati ISA non contestabili anche se non corretti

La circolare n.17 del 2 agosto tra i tanti chiarimenti forniti prende in esame l’utilizzo da parte del contribuente dei dati precalcolati dall’Agenzia per la compilazione dei modelli ISA.

L’agenzia ricorda che il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che prevede l’inserimento dei dati 2018 e anche ulteriori dati di natura fiscale relativi agli anni precedenti resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale del contribuente.

I dati "precalcolati"  riguardano informazioni desunte dal modello studi di settore e/o dal modello parametri dei periodi d'imposta precedenti a quelle dell'anno corrente (2018), nonché informazioni provenienti da banche dati fiscali dell'anno corrente, quali i dati desunti dalla certificazione unica, dalle comunicazioni relative ai bonifici per le attività di ristrutturazione edilizia, ai contratti del registro.

Tali dati, aggregati nelle cosiddette “Precalcolate ISA2019”, sono forniti per “Posizione ISA”. La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito.
I dati resi disponibili dall’Agenzia, una volta acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, sono utilizzati per l’applicazione degli ISA, mediante il software “Il tuo ISA 2019” .

I dati se risultino non corretti, possono essere modificati dal contribuente e in tal caso l’ISA sarà ricalcolato con i dati modificati.
Se tuttavia il contribuente non procede alla modifica dei dati, l’Agenzia delle Entrate non procederà a contestazioni o addebiti al contribuente che ha accettato i dati proposti senza modificarli.

Il contribuente interverrà quindi alla modifica solo se questi dati comportano risultati per lui penalizzati, in caso contrario potrà lasciarli invariati.
Per i dati forniti dall’Agenzia non modificabili il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/08/2019


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