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Visto di conformità: attenzione al calcolo della soglia

Nella contestata Circolare sugli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) n. 17 del 2 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire i primi chiarimenti su questo nuovo adempimento. Uno degli argomenti affrontati nelle FAQ pubblicate in calce alla Circolare riguarda l'apposizione del visto di conformità.

In particolare, è stato chiesto 

  • se la soglia di 50.000 euro è cumulativa per tutti i crediti IVA “beneficiabili” (vale a dire una unica soglia di 50.000 euro per crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019).
  • se è confermato il fatto che il valore soglia di 20.000 euro, al di sotto del quale si può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per crediti relativi a imposte dirette e IRAP, è da riferire a ciascun tributo o meno.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 prevede che le soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale ai fini IVA 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020. La soglia di 50.000 euro è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti IVA “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019).

In relazione alla possibilità di riferire il limite di 20.000 euro “a ciascun tributo” , il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità “si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice.
In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
L'Agenzia riprendendo le indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi ha poi chiarito che l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore al valore soglia comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia e che in considerazione dell’ampia previsione normativa – che genericamente richiama i crediti <relativi alle imposte sui redditi>…l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/08/2019


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