Ultime notizie
Archivio per Anno
Documenti del cliente: diritti e doveri di ritenzione

Con il pronto ordini 125/2019 del 29 agosto 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fornito chiarimenti sulla ritenzione dei documenti del cliente. Il tutto nasce dalla segnalazione di un iscritto all’ordine, da parte di un cliente per la mancata restituzione di documenti. In particolare nel pronto ordini è stato chiesto:

  • Cosa si intende nel Regolamento professionale per “documentazione ricevuta dal cliente per l’espletamento del mandato
  • Se sono compresi anche gli atti o i documenti redatti in base agli adempimenti di legge (libri contabili, bilanci, dichiarazoni,F24, ecc)

Nel rispondere il CNDCEC ha premesso che il tema della detenzione dei documenti della clientela da parte del professionista è disciplinato innanzitutto dal Codice Ciivile (2235) che vieta in generale al prestatore di opera intellettuale di ritenere la documentazione ricevuta dal proprio cliente al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti. Attenzione va prestata al fatto che il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta e ha carattere eccezionale rispetto al divieto di ritenzione che costituisce comunque la regola generale. 

Il documento evidenza che l’obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti consegnati all’iscritto dal cliente ma anche quelli predisposti dal professionsita in nome e per conto del cliente in forza dell’incarico professionale

  • dichiarazioni fiscali
  • libri contabili

nonché quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (dalla pubblica amministrazione, dalla controparte nel caso di contenzioso). Invece il divieto non si estende a:

  • appunti di lavoro
  • fogli di calcolo
  • bozze di pareri
  • bozze di atti giuridici

creati dal professionista e oggetto di proprietà intellettuale da parte del medesimo che costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro predisposte con il solo scopo di adempiere alla incombenze connesse all’espletamento dell’incarico professionale.
 


Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
News del: 02/09/2019


«« Torna Indietro