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Immobili collabenti: no alle agevolazioni "prima casa"

Può beneficiare delle agevolazioni "prima casa" la ristrutturazione di un immobile collabente? La risposta negativa a questo quesito è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 357 del 30 agosto 2019, allegata a questo articolo.

Nel caso oggetto di interpello, l'istante intende acquistare un immobile collabente - categoria F/2 (quattro trulli diroccati con annesso pollaio e deposito),e ristrutturarlo entro 18 mesi dall'acquisto per adibirlo ad abitazione principale. Il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se è possibile applicare anche ad immobili classificati come 'collabenti' le agevolazioni fiscali previste per la "prima casa". Prima di entrare nel merito della risposta ricordiamo che l'attribuzione della categoria F/2 - Unità Collabenti è riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Lo stato di fatto di tali costruzioni non consente l'iscrizione in altre categorie catastali. 

Per beneficiarsi delle agevolazioni "prima casa", l'unità immobiliare, sulla base di criteri oggettivi, deve risultare astrattamente idonea al concreto soddisfacimento di esigenze abitative. Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con la Circolare 12/8/2005, n. 38 aveva già precisato che oggetto del trasferimento deve essere un fabbricato a destinazione abitativa "ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo", ammettendo peraltro che lo stesso possa trovarsi in fase di costruzione all'atto dell'acquisto.

Quindi, configurandosi nella fattispecie rappresentata un'ipotesi di inidoneità assoluta ed oggettiva all'utilizzo dell'immobile abitativo che si intende acquistare non è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa" poiché l’immobile in questione non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/09/2019


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