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Tardiva variazione dati ai fini Iva: punibile

In caso di invio tardivo del modello di variazione dati (modello ANR/3), si applica la sanzione da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro, prevista dall’art. 5 comma 6 del DLgs. 471/97.

Ciò in quanto la violazione in oggetto configura un illecito di natura formale e pertanto non può essere ricompresa come causa di non punibilità prevista dall’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 che esclude la punibilità delle violazioni “meramente formali”.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con le Risposte numero 86 e 87 del 5 marzo 2020 (consultabili negli allegati), rese a seguito dell’interpello di un soggetto passivo non residente e identificato ai fini IVA in Italia che comunicava tardivamente la variazione dei dati (con riferimento al rappresentante legale) tramite modello ANR/3.

L’istante desiderava conoscere la natura della violazione commessa e le relative sanzioni, in quanto, a suo avviso, l’invio del modello ANR/3 oltre il termine di 30 giorni nonché l’errata indicazione del rappresentante legale nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarebbero violazioni di natura meramente formale e quindi non punibili.

A tal proposito l’istante richiama anche le pronunce della giurisprudenza di merito che affermano la non punibilità del tardivo invio della comunicazione di variazione dati laddove lo stesso:

  • non abbia compromesso l’attività di controllo e accertamento dell’Amministrazione Finanziaria;
  • non abbia effetti sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sulla liquidazione dei tributi.

L’Agenzia delle Entrate tuttavia non condivide la tesi dell’istante in quanto ritiene che, nel caso concreto, non si possa escludere il carattere formale e non meramente formale della violazione commessa e pertanto la considera punibile con la sanzione amministrativa (da 500 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del DLgs. 471/97). Detta norma riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), ma si può estendere anche all’ipotesi di tardiva presentazione del modello.

La verifica della natura della violazione deve quindi essere verificata caso per caso dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, come aveva già specificato la Circolare  n. 77 del 3 agosto 2001 che viene richiamata.

L’Agenzia specifica inoltre che è possibile regolarizzare la violazione commessa con ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) e quindi ottenere la riduzione delle sanzioni.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/03/2020


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