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Base imponibile IMU 2020: chiarimenti del MEF nella nuova Risoluzione

In risposta ad un quesito avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in materia di IMU nel caso di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, il MEF con Risoluzione n.2 del 10 marzo 2020 (allegata a questo articolo) ha fornito risposta con ampi chiarimenti.

Nella fattispecie concreta si domandava se a uno dei comproprietari non dotato della qualifica di CD o IAP (Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo abituale) fosse applicabile l’IMU per area edificabile su cui persiste un diritto di utilizzazione agro-silvo-pastorale. Gli istanti sollevavano infatti dubbi interpretativi in merito al comma 743 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) dal quale potrebbe derivare che la “finzione giuridica” di non edificabilità di cui al comma 741, varrebbe solo per il CD o lo IAP e non anche per gli altri, ciò a stabilire che tale terreno fosse considerato area edificabile solo per alcuni soggetti.

Secondo il MEF l’interpretazione proposta non è da considerarsi possibile e la finzione giuridica che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP  continua a trovare applicazione non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari.

Ad ulteriore supporto il MEF riporta nella Risoluzione anche l’orientamento della Cassazione che con varie sentenze (ad es. la n. 15566 del 30 giugno 2010) ha statuito quanto segue: “Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”.

Pertanto, nella Risoluzione n.2 del 10 marzo 2020, il MEF conclude: “Alla luce di tali argomentazioni si ritiene, quindi, che, anche a seguito della previsione di cui al menzionato comma 743 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, la fictio iuris – che considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal comma 741, lett. d) del medesimo art. 1 – opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/03/2020


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