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Decreto Cura Italia: proroga 2 anni dei termini di accertamento o prescrizione

Da uno studio della bozza del nuovo Decreto-Legge atteso nelle prossime ore, l’art 64 disciplina nel dettaglio la “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio per gli uffici degli enti impositori, i termini relativi a:

  • attività di liquidazione
  • controllo
  • accertamento
  • riscossione e contenzioso
  • risposte per le istanze di interpello.

Si precisa che per tutte le istanze di interpello ugualmente presentate nel periodo di sospensione le relative risposte verranno fornite a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso.
La presentazione delle istanze potrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica tramite:

  • invio per PEC per i residenti nel territorio dello stato
  • invio per posta elettronica ordinaria all’indirizzo seguente: [email protected] per i non residenti ma domiciliati nel territorio dello stato.

Venendo invece alla probabile proroga di due anni dei termini di accertamento e prescrizione, in deroga all’art 3 comma 3 dello Statuto del Contribuente, si applica invece l’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 ottobre 2015, che disciplina la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”
In particolare secondo il suddetto articolo “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”

Per quanto riguarda infine i termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione risultano sospesi i termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio riguardanti:

  • cartelle emesse dagli agenti della riscossione
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate
  • avvisi di addebito emessi da enti previdenziali

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Differito al 31 maggio il termine di versamento degli importi per:

  • rottamazione ter del 28 febbraio
  • saldo e stralcio del 31 marzo.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/03/2020


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