Ultime notizie
Archivio per Anno
Bonus facciate, ecobonus e Superbonus 110: libertà di scelta per i condomini

Con Risoluzione n 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate parla di bonus facciate o ecobonus nei condomini e dice che i condòmini che vogliano realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate di un fabbricato situato una zona omogena B, quindi rientrante tra quelle agevolabili, possono decidere indipendentemente dalla scelta degli altri condòmini, di quale agevolazione beneficiare.

Inoltre, per la comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà dopo aver suddiviso la spesa in base alla scelta operata, indicare le due distinte tipologie di interventi e per ciascuno, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini, con le relative quote di spesa, specificando chi ha esercitato l’opzione per la cessione del credito. 

In risposta invece all’ulteriore quesito dell’Amministratore di condominio istante, si precisa con la stessa risoluzione che il pagamento delle somme necessarie ai lavori va effettuato come segue:

  • tramite bonifico bancario o postale
  • indicando tutti i dati del beneficiario e della ditta che esegue i lavori

Facciamo un riepilogo della questione oggetto della risoluzione.

L’istante amministratore di un condominio specifica che i lavori di rifacimento del cappotto termico esterno sarebbero agevolabili tanto con il bonus facciate quanto con l’ecobonus (ai sensi dell’art 14 DL n 63/2013)

Chiede pertanto se ciascun condòmino possa decidere di quale agevolazione usufruire e quali modalità di pagamento utilizzare per le spese sostenute relativamente ai lavori in oggetto.

L’agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento descrive innanzitutto il quadro normativo di riferimento parlando della Legge di Bilancio 2020 (art 1 comma 219-223, Legge n 160/2019) che disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A e B (DM n 1444/196) 

Parla inoltre del documento di prassi n 2/2020 che ne ha stabilito i criteri applicativi parlando nello specifico della questione della cumulabilità delle agevolazioni.

Si legga Bonus facciate 2020: pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

La circolare ha chiarito infatti che il contribuente dovrà scegliere se optare per l’una o per l’altra, quindi per una sola di esse, vista la possibile sovrapposizione, rispettando naturalmente gli adempimenti e requisiti previsti per quella scelta.

Nel caso di specie ogni condomino potrà scegliere in autonomia di quale agevolazione usufruire per la sua parte di spese relative al cappotto termico a prescindere dalla scelta altrui.

In merito alla tipologia di pagamento da utilizzare l’agenzia chiarisce che i contribuenti soggetti IRPEF sono tenuti ad eseguire i pagamenti nel modo seguente:

  • tramite bonifico bancario o postale
  • indicando la causale del versamento
  • indicando il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • indicando il numero di P.IVA del beneficiario del bonifico

Secondo quanto chiarito dalla circolare n 2/2020 gli istituti di credito potranno effettuare la ritenuta d’acconto dell’8% all’atto dell’accredito del pagamento al beneficiario.

È bene ricordare che di fondamentale importanza è la conservazione da parte del contribuente della asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi ossia ecobonus o bonus facciate e l’APE (attestato di prestazione energetica) per ogni singola unità redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori del cappotto termico.

L’agenzia ricorda che entro 90 giorni dalla fine dei lavori di rifacimento del cappotto, è necessario inviare telematicamente all’ENEA una scheda descrittiva degli interventi contenente:

  • dati identificativi dell’edificio
  • dati del soggetto che ha sostenuto la spesa
  • la tipologia di intervento
  • il risparmio energetico conseguito a seguito dell’intervento
  • costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali
  • importo utilizzato a base di calcolo della detrazione

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente di usufruire del bonus.

Per la fruizione del bonus facciate relativo agli interventi sulle parti comuni occorre che l’amministratore del condominio o un condomino provveda agli adempimenti necessari, in mancanza non si avrà diritto al bonus. La circolare n 2/2020 ha chiarito che il contribuente potrà avvalersi di una sola agevolazione presentando perciò i relativi documenti.

L'agenzia ricorda inoltre dopo il decreto rilancio la possibilità di cedere il credito è stata estesa anche agli interventi relativi al bonus facciate e che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio hanno un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, (e si rispettano tutte le altre condizioni previste dalla norma) ai condomìni spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd.Superbonus). 

Per approfondimenti:

Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali

Agevolazioni recupero patrimonio edilizio,ecobonus, sismabonus,superbonus 2020-2021

La raccolta di tutti gli articoli nel dossier  Ristrutturazioni Edilizie 2020


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 03/09/2020


«« Torna Indietro