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IMU: nessuna agevolazione se i coniugi risiedono in due comuni diversi

La sentenza n.20130 del 24 settembre 2020 della Cassazione si esprime in merito all’agevolazione IMU nel caso di coniugi residenti in appartamenti siti in due comuni differenti. 

Se la famiglia non ha domicilio e residenza nella stessa casa non spetta l’agevolazione per l’imposta comunale sugli immobili.

Tale sentenza va contro il parere espresso dalla Circolare del MEF n 3/DF del 2012 che aveva stabilito che la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi rende ugualmente possibile considerare entrambe le case come abitazioni principali.

A sostegno del parere il MEF aveva detto che «in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».

La Cassazione invece richiamando la disciplina IMU che afferma che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» si esprime in modo opposto motivando che per quanto sopra detto appare necessario ai fini della agevolazione che i due coniugi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e il domicilio.

Nel caso di specie ciò non avviene per cui la Suprema Corte ritiene che l’agevolazione IMU per l'abitazione principale non spetti a nessuna delle due unità immobiliari.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 02/10/2020


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