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TEFA 2021: istituiti i codici tributo per il pagamento con F24

Con Risoluzione n 5/E del 18 gennaio 2021 sono istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento del TEFA 2021 (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) tramite F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  • “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
  • “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;
  • “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”

I codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.

Si precisa che in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “rateazione/mese rif” indicare il numero della rata nel formato “NNRR”,dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Invece in sede di compilazione del modello F24 EP i codici sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).

Ricordiamo che il TEFA è il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del DLgs n 504/1992, la normativa dispone che il tributo sia riscosso unitamente alla tassa TARI di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art 1 comma 668 entrambi della legge 147/2013.

Ciò premesso, si specifica che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo e 

si è disposto che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. 

La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

La risoluzione chiarisce anche che:

  • per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva senza distinguere la parte relativa al TEFA.
  • per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione

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Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/01/2021


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