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Artigiani e commercianti: per il regime agevolato scadenza 28.2

Entro il  28 febbraio 2022 i soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa  in regime fiscale forfettario per la quale intendono beneficiare nel 2021 del  "regime contributivo agevolato" devono comunicare la propria adesione,  come prescritto nella circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3, tramite la compilazione del modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti iservizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.  Riepiloghiamo di seguito i principali aspetti dela regime agevolato per i forfettari

Regime contributivo agevolato  forfettari artigiani e commercianti

Si ricorda che  il regime fiscale forfetario  isituito dalla L. 190/2014, prevede per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti che svolgono attività di impresa,  con ricavi non superiori a 65mila euro un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato".

L’agevolazione consiste in una riduzione della contribuzione pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.

I soggetti che hanno intrapreso nel 2021  una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del  prossimo lunedi 28 febbraio 2022 .

Chi ha già aderito l'anno scorso non deve rinnovare l'opzione : il  contributivo agevolato si applicherà nel 2022 infatti ai soggetti già beneficiari  ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, a meno che non ne abbiano  fatta espressa rinuncia.

Anche la rinuncia, nelcaso si verifichi uno scostamento dalla soglia di  ricavi  prevista , va effettuata entro il 28 febbraio 2022.

Incompatibilità con la riduzione contributiva pensionati 

I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato non possono usufruire anche della riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59  comma 15 della L. 449/1997).

Nella circolare 29/2015 l'INPS ha chiarito che, la riduzione contributiva  del 50% potrà essere nuovamente accordata nel caso in cui il titolare  di pensione, over 65, esca dal regime agevolato. In tal caso il  beneficio sarà concesso con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta. 

Regime agevolato e accredito  ai fini previdenziali 

Vale la pena segnalare che il versamento di contributi ridotti comporta comunque  anche un ridotto accredito ai fini previdenziali , come per la Gestione separata Lo prevede  infatti l'art. 2 comma 29 della legge  335/1995 di riforma del sistema pensionistico, citato nella norma istitutiva del regime forfettario,   che recita: "Hanno diritto all'accreditamento di  tutti  i  contributi  mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento  i soggetti che abbiano  corrisposto  un  contributo  di  importo  non  inferiore a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito 8...)   In  caso  di  contribuzione  annua  inferiore  a  detto  importo,  i  mesi  di  assicurazione   da  accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma  versata."

Questo significa in sostanza che  se i contributi complessivamente versati , per effetto della riduzione non raggiungono il minimale previsto  non si avrà diritto all'attribuzione  di un anno di contributi ai fini della pensione  ma  solo al numero di mesi che risultano coperti dall'importo ridotto .  Considerando solo la riduzione del 35% del minimale si ha un valore di  7 mesi di contribuzione valida invece che 12 .

Quindi andra valutato, specialmente  in un ottica di lungo termine se la richiesta di riduzione è conveniente, sulla base della situazione soggettiva del contribuente (contribuzione complessiva, anche sulla quota eccedente, età, prospettiva di eventuali versamenti volontari ecc.)



Fonte:
News del: 21/02/2022


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