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Bonus negozi: spetta anche per concessione firmata e non perfezionata causa covid

È possibile fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione previsto dall'art 28 del Dl “Rilancio” con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, corrisposta dall’istante al Comune per la "concessione di occupazione dell’immobile", anche se il rinnovo firmato della concessione a causa della pandemia e non quindi alla negligenza dell’istante, deve essere ancora perfezionato. 

Questo è il chiarimento fornito dalla Risposta a interpello n 120 del 18 febbraio 2021.

La società istante esercita la propria attività in alcuni locali di proprietà del Comune avendo firmato una concessione, scaduta nel 2016. 

L’istante dichiara che il comune nel 2020 ha avviato la procedura di rinnovo della concessione, che a causa della pandemia ha subito forti ritardi.
Comunque i canoni previsti a titolo di indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sono stati regolarmente pagati e l'istante intende pagare l'importo richiesto a titolo di indennità anche per i successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il quesito posto è volto a sapere se tali versamenti anche in mancanza di perfezionamento della concessione possono godere del bonus locazioni previsto dall'art 28 del DL Rilancio per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 
L’Agenzia dopo aver riepilogato la normativa sul bonus, compresa la possibile estensione del beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, introdotta all'art 8 del Dl n. 137/2020, precisa che essendo l’intenzione del legislatore quella di prevedere un’agevolazione per far fronte alle difficoltà economiche degli esercenti durante il periodo di pandemia il rapporto tra il Comune e la società istante dal quale scaturisce l’obbligo di pagamento dell'indennità, è assimiliabile ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a cui si riferisce l’articolo 28 del decreto “Rilancio”.
A parere dell’Agenzia essendo avvenuto il pagamento dell'indennità corrisposta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, l'istante potrà fruire del credito di imposta in attesa che la concessione comunale siglata diventi operativa fatta salva la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/02/2021


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