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Sbloccato il decreto targhe storiche

Entra in vigore dal 25 novembre 2023 il decreto targhe storiche pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.225 del 26.09.2023.

A seguito del decreto Dirigenziale n. 468 del 21.11.2023, in data 24 novembre l’ACI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno diffuso una Circolare congiunta che illustra le modalità di applicazione della nuova normativa.

In precedenza, il 4 agosto 2023, il Ministro Matteo Salvini, aveva infatti firmato il decreto attuativo relativo alla legge 178 del 30 dicembre 2020 che prevede la facoltà di scegliere di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, oppure una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico

Per verificare la corretta funzionalità delle procedure informatiche e telematiche implementate per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in oggetto, dal 27 novembre 2023 è partita una prima fase di sperimentazione che riguarda tuttavia un ristretto numero di operatori professionali per l’immatricolazione (o reimmatricolazione) dei veicolo non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA. Questa prima fase volgerà al termine il 5 gennaio 2024.

Si tratta di operatori professionali individuati dalle Associazioni di categoria del settore della consulenza automobilistica UNASCA, CONFARCA e ANDAC.

Dall’8 gennaio 2024 tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista saranno abilitati allo svolgimento della pratica. 

Dalla medesima data, saranno altresì rese disponibili per i soli uffici di Motorizzazione Civile (UMC) le nuove procedure per l’immatricolazione e la reimmatricolazione delle macchine agricole di interesse storico e collezionistico, nonché dei veicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, con contestuale assegnazione di targhe d’epoca.

Il mondo dei motoveicoli e degli autoveicoli storici autentici può contare su più di 500 mila appassionati in Italia, anche grazie al forte legame tipicamente italiano al settore automobilistico, che si tramanda di generazione in generazione e che preserva questo importante patrimonio storico e culturale.

Cosa prevede il decreto attuativo targhe storiche

Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, è stata introdotta la modifica all’articolo 93 del codice della strada che in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati

  • d’ufficio o
  • su richiesta di un precedente proprietario

prevede la possibilità per il richiedente

  • di ottenere le targhe della prima iscrizione al PRA, ovvero 
  • di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo

in entrambi i casi conformi alla grafica originale.

Motoveicoli e autoveicoli di interesse storico o collezionistico

Ricordiamo che in base all’art.60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono classificati

  • d’interesse storico
  • collezionistico 

i motoveicoli e gli autoveicoli 

  • iscritti in uno dei registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, e 
  • da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

La medesima norma riconduce altresì in questa categoria anche le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

Il comunicato stampa del Mit fa notare come “il parco dei veicoli di interesse storico e collezionistico attualmente in possesso della motorizzazione ha al suo interno una notevole percentuale di veicoli reimmatricolati”.

Stiamo parlando di non meno di 5000 richieste  di targhe originali, secondo alcune stime, avanzate ogni anno alla Motorizzazione civile.

Veicoli per i quali è rilasciata la targa storica

La targa storica può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole con data di costruzione antecedente di almeno 20 anni rispetto alla data della richiesta di iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60 del c.d.s., che siano stati

  • già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio; 
  • radiati per esportazione; 
  • radiati per ritiro su area privata, ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006; 
  • radiati per demolizione, ai sensi della previgente legislazione, prima del 30 giugno 1998, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
  • immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica; 
  • privi di targhe e di documenti di circolazione, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.

La targa storica può essere altresì rilasciata per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa.

In questo caso (furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica), l.’UMC provvede a richiedere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la produzione di nuova targa storica contenente la medesima sequenza numerica o alfanumerica della targa sottratta, smarrita, distrutta o deteriorata. In tal caso, il veicolo di interesse storico e collezionistico non è sottoposto a reimmatricolazione. 

Targhe storiche: pagamento contributo

Il rilascio della targa della prima iscrizione al PRA e il rilascio di una targa richiedono il pagamento di un contributo

Ciò frutterà all’erario ulteriore gettito. Infatti, al rilascio della targa storica, per gli autoveicoli si prevede il pagamento di 549 euro e per i motocicli e le macchine agricole 274,50 euro.

Il versamento è previsto con bollettino PagoPa generato dalla piattaforma dei pagamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Targhe storiche: come presentare istanza

In caso di veicoli circolanti che, a causa di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe, abbiano provveduto ad una reimmatricolazione non è richiesta altra documentazione oltre quella relativa all'istanza. Dovrà infatti essere presentata un'istanza di nuova reimmatricolazione, a uno Sportello Telematico dell'Automobilista o un Ufficio della Motorizzazione. Successivamente saranno rilasciati il documento unico e la targa storica all'esito positivo dell’istruttoria.

In caso di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, come

  • i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e 
  • che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o 
  • di foglio complementare 

servirà presentare, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista o un Ufficio della Motorizzazione, un'istanza di nuova immatricolazione allegando

  • il titolo di proprietà, 
  • il certificato di rilevanza storica e collezionistica e 
  • il certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica. 

La condizione per l’accoglimento dell’istanza è che il veicolo risulti presente nell'archivio informatico del CED o nell'archivio informatico o nei registri cartacei del PRA.

Anche in questo caso, all'esito positivo dell’ istruttoria, sono rilasciati il documento unico e la targa storica conforme.

Qui la  circolare protocollo 35223 del 24/11/2023 con le istruzioni operative in tema di procedure per il rilascio dei documenti di circolazione, con contestuale assegnazione delle targhe d’epoca, per i veicoli di interesse.


Fonte:
News del: 05/12/2023


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