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Rimborsi Iva per i “contribuenti virtuosi”: contano anche i contributi Inps
Con la Circolare n. 10/E del 4 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità per determinare l’importo massimo dell’Iva rimborsabile senza dover prestare garanzie ai c.d. “contribuenti virtuosi” (art. 38-bis, comma 7 del DPR 633/1972). La norma prevede un limite massimo rimborsabile pari al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta, dedotti i rimborsi eseguiti senza garanzie nel biennio stesso. Con la Circolare n. 10/2011, l’Agenzia ha ribadito che, ai fini della determinazione del predetto limite, devono essere considerati tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale del biennio precedente, compresi i versamenti dei contributi Inps effettuati in compensazione mediante il Modello F24.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 07/03/2011


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