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Fatturazione, regole variabili in base alla territorialità

In occasione di Telefisco 2013, diverse sono state le domande rivolte dagli operatori ai tecnici delle Entrate in relazione alla fatturazione delle operazioni con l'estero. La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha fatto sorgere, infatti, molti dubbi. Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 21 del Dpr 633/72 prevede l'obbligo generalizzato di fatturazione delle operazioni non territoriali, ma tale norma si scontra, in ambito Ue, con un limite laddove la controparte (soggetto passivo), relativamente all'operazione posta in essere, non è debitore dell'imposta in un altro Stato Ue. In sostanza, quando rispetto a una cessione di beni o prestazione di servizi il cessionario/committente non è debitore dell'imposta in reverse charge in un altro Paese membro, il cedente/prestatore italiano non è tenuto a fatturare dall'Italia. E ciò non è privo di conseguenze, considerato che la legge di Stabilità ha ampliato il concetto di volume d'affari ai fini Iva, includendovi ora anche le operazioni non territoriali. Queste conseguenze portano al trattamento diverso di operazioni analoghe in base alla discriminante data dal luogo di territorialità (e della disciplina fiscale ivi prevista) di una cessione/prestazione, in violazione del principio di neutralità che non ammette discriminazioni fra situazioni uguali.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 04/02/2013


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