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Settima salvaguardia esodati: chiarimenti INPS

L’INPS, con Circolare 08 gennaio 2016, n. 1, fornisce  le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 1, commi da 263 a 270, della l. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016, riguardante le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). In particolare,  la norma, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia fino ad oggi, - individua sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento dopo il 31.12. 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la settima salvaguardia .

La circolare elenca dunque le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015

Criteri di ammissione alla salvaguardia

a) n. 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 .7. 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del DL 16 .5.1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla L..7.994, n. 451:

 

- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;

- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.

- cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;

- perfezionamento dei requisiti vigenti prima del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in  L. 22.12. 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs  n. 184/1997 può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

ovvero

- cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014

- perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

- Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della L. n. 223/1991 , e successive modificazioni, e all’articolo 3 del DL n. 299/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione e non comportano l’esclusione dalla salvaguardia.

b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 /2013).

- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147/2013).

- Autorizzazione antecedente 4.12.2011.

- Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.

- Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

- Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile.

- A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 .11. 2013.

- A condizione che al 30.11 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147/2013):

- in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.;

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni nazionale.

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147/2013):

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c.;

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni nazionale.

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, tra il 1° .1. 2007 e il 31 .12.2011 (art. 1, c. 194, lettera d), legge n. 147 /2013).

- Anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterm.

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

- Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

- Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterm..

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

d) n. 2.000 lavoratori di cui all'articolo 24, c.14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (D.lgs. n. 151/2001)

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

e) n. 3.000 lavoratori ( anche lavoratori in somministrazione ) con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 .12. 2011.

- Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;

- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.


Fonte: Inps
News del: 12/01/2016


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